Comma soppresso dall’art. 17, comma 1, del Regolam. R. 02/08/2022, n. 2, così recitava:

“1. Il concessionario, in regola con il pagamento dei canoni, che abbia presentato domanda di rinnovo nei termini, può proseguire nell’utilizzo dell’area oggetto della concessione, nel rispetto degli obblighi previsti dall’atto di concessione in corso di rinnovo, fino all’adozione del provvedimento finale, che l’ente concedente provvede ad assumere entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.”

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