Articolo abrogato dalla L.R. 02/04/2015, n. 11. L’articolo 82 così recitava: “Articolo 82 - (Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente) - 1. La Regione nell'approvare gli strumenti urbanistici generali di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), nn. 1), 2) e 3), qualora riscontri la sussistenza di elementi essenziali per attribuire ad essi il valore e gli effetti di PUC, può d'ufficio indicare le modifiche che si rendano a tal fine necessarie da apportarsi, a cura del Comune, in sede di controdeduzioni a norma dell'articolo 10, comma 4, ovvero dell'articolo 36, comma 5, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 (legge urbanistica) e successive modificazioni e integrazioni con estensione, in questo caso, dei relativi termini, rispettivamente, a centottanta e a centoventi giorni.

2. I Comuni che procedono alla formazione o alla revisione del proprio strumento urbanistico generale ai sensi dell'articolo 81, comma 1, lettera b), nn. 1), 2) e 3), possono avvalersi, in quanto applicabili, delle disposizioni di cui:

a) all'articolo 27, comma 2, lettera c), e all'articolo 39, commi 5 e 6;

b) all'articolo 83, comma 2, lettera a).”

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