Articolo abrogato dalla Delib. G.R. 06/10/2017, n. 804.

L’articolo 3 così recitava:

“Articolo 3 - (Definizione dell’ambito di applicazione)

1. Con riferimento all’art. 2 comma 5 lettera d) della l.r. n. 38/98 e s.m.i., si intendono per modifiche non sostanziali di impianti esistenti quelle che comportano:

a) ristrutturazioni e trasformazioni che riguardano meno del 30% delle dimensioni che caratterizzano le opere di cui all’allegato 2 o 3, con esclusione degli impianti produttivi;

b) modifiche a impianti produttivi che comportano un aumento della produzione (intesa come media annuale calcolata sugli ultimi 3 anni) inferiore al 30%;

c) modifiche delle attività estrattive che comportino variazioni al piano di coltivazione già approvato ed autorizzato per volumi inferiori al 30%,

cbis) modifiche delle attività estrattive in sotterraneo che non comportino l’apertura di nuovi imbocchi all’esterno del perimetro precedentemente autorizzato in variante al programma di coltivazione, fermo restando il limite di cui alla lettera precedente;

d) ampliamenti e modifiche ai progetti di discarica che comportano un aumento inferiore al 20% dei rifiuti speciali, e/o aumento inferiore al 30% dei rifiuti urbani incluso il materiale inerte, e comunque un aumento volumetrico inferiore a 100.000 mc;

e) variazioni quantitative delle emissioni atmosferiche, riferite alle tabelle di cui all'allegato I, parte II della parte V del D.Lgs. 152/2006:

- nessun incremento del flusso per sostanze di cui alle tabelle A1 e A2 (ogni incremento è quindi sostanziale);

- incrementi inferiori o uguali al 20% in flusso di massa per le sostanze di cui alla tabella B ed alla classe I delle tabelle C e D;

- incrementi inferiori o uguali al 50% del flusso di massa per le sostanze di cui alle classi II e III delle tabelle C e D;

f) incrementi degli scarichi idrici inferiori al 20% riferiti ai controlli effettuati nell’ultimo anno di attività;

g) variazioni qualitative degli scarichi idrici se queste comportano immissioni nei corpi idrici di sostanze organiche, organoclorurati, metalli pesanti, cianuri, arsenico, solo se presenti precedentemente negli scarichi stessi;

h) interventi interessanti i porti di cui all'all. 2 lett. h) che:

- non comportino un aumento dello specchio acqueo protetto;

- non prevedano modifiche delle opere foranee superiori al 30% delle dimensioni principali (lunghezza, larghezza, altezza);

2. eventuali successive modifiche non sostanziali verranno valutate cumulativamente rispetto al progetto originario;

3. sono altresì sottoposti a procedura di VIA regionale i rinnovi delle concessioni relative alle derivazioni di cui alla lett. b) dell'all. 2 della l.r. n. 38/98 e s.m.i. che non siano già state sottoposte a procedura di VIA.”

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