Articolo abrogato dalla Delib. G.R. 06/10/2017, n. 804.

L’articolo 2 così recitava:

“Articolo 2 - (Procedura e codice di pratica)

1. Il procedimento si intende avviato dalla data di pubblicazione dell’avviso di avvio del procedimento. Al proponente viene data comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento. Nel caso non sia indicato, il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio. Ogni variazione necessaria deve essere comunicata al proponente. La procedura si articola nelle seguenti fasi:

a) Il responsabile del procedimento provvede alla richiesta dei pareri di competenza alle strutture regionali interessate, sulla base delle caratteristiche dell’intervento oggetto della V.I.A., ed alla richiesta di parere da rilasciare entro 45 giorni a Provincia, Comune e Ente Parco quando interessato. Qualora ritenuto necessario il Responsabile del Procedimento, per specifiche tematiche, può richiedere il supporto tecnico di ARPAL;

b) Entro 45 giorni dall’avvio del procedimento, sentito il CTR per il Territorio – sezione per la V.I.A. (di seguito CTVIA), ove necessario possono essere richieste integrazioni, indicando un termine per la risposta trascorso il quale potrà essere formulata una pronuncia interlocutoria negativa relativamente alla compatibilità dell’intervento.

c) Copia della documentazione integrativa deve essere contestualmente inviata a Provincia, Comune e Ente Parco quando interessato.

d) Entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, anche sulla base dei pareri forniti, e ove richiesto con il supporto tecnico dell’ARPAL, il responsabile del procedimento elabora una relazione illustrativa suddivisa nei tre quadri di riferimento programmatico, progettuale ed ambientale, e con le conclusioni circa la valutazione degli impatti del progetto risultante dall’analisi della documentazione fornita.

e) Tale relazione è articolata secondo uno standard omogeneo che consenta una comparazione semplificata tra le diverse valutazioni in relazione alla metodologia di analisi e alla sua trasparenza.

Essa si compone di una premessa, dei tre quadri e di una parte comprendente le eventuali prescrizioni.

Nella premessa sono identificati l’anagrafe del proponente e la localizzazione del progetto mediante anche una sintetica rappresentazione grafica.

I tre quadri contengono in massima sintesi i seguenti elementi:

- Quadro programmatico: confronto con i vincoli normativi e le destinazioni d’uso previste da piani e programmi, che devono essere assunti come parametri di riferimento e non essere oggetto di valutazione, per la costruzione del giudizio di compatibilità ambientale;

- Quadro progettuale: confronto tra le condizioni geomorfologiche, idrogeologiche, paesistiche e climatiche e le caratteristiche prestazionali del progetto;

- Quadro ambientale: bilancio delle emissioni e degli impatti ambientali in relazione alla capacità di carico del contesto.

f) Nel caso in cui l’intervento oggetto della VIA interessi un Sito d’Importanza Comunitaria (SIC) o una Zona di Protezione Speciale (ZPS) di cui alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, così come recepita dal D.P.R. 357/1997 e s. m. e i., il proponente, al fine di conseguire la prescritta Valutazione di Incidenza, deve allegare al progetto una apposita relazione, avente i contenuti stabiliti dalla DGR 30/2013 “L.R. 28/09. Approvazione criteri ed indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani progetti e interventi. Sostituzione DGR 328/06”.

g) Sulla base della suddetta relazione, entro 100 giorni dall’avvio della procedura viene espresso il parere del CTVIA.

h) Entro 120 giorni dall’attivazione della procedura di V.I.A., la Giunta Regionale si pronuncia sulla base del parere espresso dal CTVIA.

i) La deliberazione della Giunta Regionale è pubblicata per estratto sul B.U.R.L. e viene notificata al proponente, all’ARPAL, alla Provincia, al Comune ed eventualmente all’Ente Parco competenti per territorio.

l) Le relazioni illustrative dei procedimenti conclusi sono visibili e scaricabili dalla pagina sulla V.I.A. del sito web regionale dedicato all’ambiente www.ambienteinliguria.it

2. Nel caso in cui, a seguito dell’avvio del procedimento di VIA, l’istruttoria evidenzi l’inammissibilità dell’intervento per contrasto con disposizioni di legge o con normative di varia natura, la procedura di VIA si conclude con un provvedimento che, senza esprimersi nel merito della compatibilità ambientale dell’intervento proposto, dà atto dell’inammissibilità dell’intervento stesso.

3. Entro sessanta giorni dall’inizio del procedimento, la Giunta Regionale può assumere, sulla base del parere del Comitato Tecnico di cui alla l.r. n.11/99 e successive modifiche, un atto interlocutorio; tale atto viene formulato a fronte di una carenza della documentazione tale da non permettere la pronuncia di compatibilità dell’intervento.

4. Nel caso in cui la positiva pronuncia di compatibilità ambientale sia subordinata all’osservanza di prescrizioni, il proponente deve provvedere, entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale sul BURL, alla formale accettazione delle stesse da comunicare all’Arpal competente nonché all’ufficio VIA. Successivamente il proponente è tenuto all’adeguamento del progetto alle prescrizioni nel rispetto del termine all’uopo assegnato nella pronuncia di VIA. La documentazione contenente le modifiche del progetto conseguenti al recepimento delle prescrizioni è verificata dall’Arpal d’intesa con l’Ufficio VIA entro il termine di 30 giorni decorrente dal ricevimento degli atti. Trascorso tale termine la verifica si intende resa in senso positivo. La suddetta pronuncia di VIA acquista efficacia soltanto ad avvenuta positiva verifica da parte dell’Arpal d’intesa con l’ufficio VIA dell’integrale ottemperanza alle prescrizioni, ovvero dalla scadenza del suddetto termine di 30 giorni. Ove le prescrizioni contenute nel provvedimento regionale comportino l’effettuazione di verifiche o adempimenti relativi alla fase attuativa degli interventi, la pronuncia di VIA può acquistare efficacia dopo la formale accettazione da parte del proponente delle medesime prescrizioni, fermo restando che la verifica di conformità della realizzazione del progetto rispetto a dette prescrizioni è di spettanza dell’Arpal che vi è tenuta ai sensi dell’art.14 comma 2 della l.r. n. 38/1998 e s.m.i..”

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