Articolo abrogato dalla Delib. G.R. 06/10/2017, n. 804.

L’articolo 1 così recitava:

“Articolo 1 - (Avvio del procedimento)

1. Il proponente, in caso di procedura regionale, presenta domanda di compatibilità ambientale ai sensi della normativa vigente sulla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) depositando:

a) Domanda in originale di attivazione della procedura, redatta secondo il modello A, disponibile sul sito web regionale dedicato all’ambiente www.ambienteinliguria.it;

b) 1 copia dello Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) e del progetto definitivo presso il Comune o i Comuni interessati;

c) 1 copia del S.I.A. e del progetto definitivo presso la Provincia o le Province interessate;

d) 1 copia del S.I.A. e del progetto definitivo presso l’Ente Parco, se dovuto;

e) 1 copia cartacea e una su CD/DVD in formato PDF/A del S.I.A. e del progetto definitivo presso la Regione, corredate di domanda in originale di attivazione della procedura e riscontro dell’avvenuto deposito presso Provincia, Comune ed Ente Parco ove necessario;

f) Attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori secondo il regolamento regionale n. 5/2012;

g) Dichiarazione di conformità della documentazione digitale con quella cartacea presentata e consenso alla pubblicazione dei dati, secondo il modello C disponibile sul sito web regionale dedicato all’ambiente www.ambienteinliguria.it

2. Contestualmente, o comunque non oltre una settimana dal deposito del S.I.A. completi di copia del progetto, il proponente deve provvedere alla pubblicazione di un avviso su di un quotidiano a diffusione regionale, redatto come da schema qui di seguito riportato.

AVVIO PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto: intervento.................................................

Proponente: ragione sociale ………….……………..

Ubicazione: ………………........................................

Breve descrizione dell’intervento: ………………….

Data di deposito presso l’Ufficio Regionale di Valutazione di Impatto Ambientale, Via D’Annunzio, 111, 16121 Genova. La seduta pubblica per l’illustrazione dell’intervento si terrà presso la sede della Regione Liguria in Via D’Annunzio 111 - 8° piano; per informazioni sul giorno rivolgersi al Settore V.I.A..

3. Il S.I.A. deve contenere quanto meglio definito nei successivi articoli. In caso di difetto o di insufficienza della prescritta documentazione essenziale, il responsabile del procedimento provvede a richiederne la regolarizzazione a cura del proponente, ai sensi dell’art. 13 della l.r. n. 38/98, interrompendo i termini del procedimento e fissando un tempo massimo per l’integrazione della stessa. Il mancato riscontro di quanto sopra, senza che sia stata inoltrata motivata istanza di proroga del termine finale fissato, costituisce automatica rinuncia all’istanza di attivazione della procedura di V.I.A.. In caso di richiesta delle integrazioni di cui sopra, le stesse devono essere inviate in copia anche alle Amministrazioni territorialmente interessate.”

Dalla redazione

  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

La determinazione del canone di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Codice dei contratti pubblici, le novità in vigore dal 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Finanza pubblica
  • Leggi e manovre finanziarie

La Legge di bilancio 2024

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Compravendita e locazione
  • Edilizia e immobili

Durata del contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino