Articolo abrogato dall'art. 23, comma 3, della L.R. 28/04/2006, n. 4, così recitava:

“Art. 86 - (Modifica all’articolo 74 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente la gestione e l’alienazione del patrimonio immobiliare dell’ARSIAL)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 74 della l.r. 8/2002, è aggiunto il seguente:

“1-bis. L’ARSIAL, sulla base della ricognizione del patrimonio immobiliare, di cui al comma 1, conferisce alla Regione specifico mandato ad alienare per suo conto, in conformità alla normativa vigente, i beni non utili alla politica agricola regionale, individuati dalla Giunta regionale sulla base della suddetta ricognizione. Il ricavato dell’alienazione è introitato dalla Regione ed è destinato alle esigenze finanziarie dell’ARSIAL relative al funzionamento ed alle attività istituzionali nonché ai programmi di investimento”.”

Dalla redazione