I commi 1 e 3 dell’articolo 14 sono stati abrogati dalla L.R. del 24/12/2008 n.31. I commi 1 e 3 così recitavano: “1. I finanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 2, sono concessi agli enti ed ai soggetti attuatori degli interventi indicati dal programma ed inseriti nella graduatoria predisposta ai sensi dell'articolo 12, comma 7, a seguito dell'approvazione della graduatoria stessa da parte della Giunta regionale, nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettere e) ed f).

3. La concessione dei finanziamenti può essere revocata, secondo le modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera f), qualora gli interventi non vengano attuati in conformità ai progetti approvati o alle prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d). La revoca del finanziamento comporta il recupero delle somme già erogate a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.”

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