Articolo abrogato dall'art. 9, della L.R. 22/07/2002, n. 22, così recitava:

"Art. 29 - Segreto d'ufficio

1. Gli impiegati regionali devono mantenere il segreto d'ufficio. Non possono trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

2. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, gli impiegati preposti ad una struttura regionale rilasciano copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.”

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