Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 9 così recitava:

“Art. 9 - Comitato per le strutture alpine regionali

1. È istituito presso la struttura dell’Amministrazione regionale competente in materia di turismo, senza oneri per l’Amministrazione regionale, il Comitato per le strutture alpine regionali, di seguito denominato Comitato, per favorire l’attrattività, la fruibilità in sicurezza e l’interconnessione dei sentieri alpini e delle strutture di ricovero alpino iscritte nell’Elenco.

2. Al Comitato spettano funzioni consultive, di proposta e di valutazione; in particolare il Comitato:

a) approva le strutture alpine regionali da classificare nell’Elenco;

b) approva, preventivamente rispetto all’acquisizione di altre ulteriori autorizzazioni, le proposte per la realizzazione di nuovi sentieri alpini e di nuove strutture di ricovero alpino;

c) approva i criteri tecnici e le prescrizioni per la progettazione e per la realizzazione di nuove strutture alpine regionali;

d) esprime parere sulle proposte di regolamenti di cui all’articolo 11;

e) pianifica la segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco;

f) propone, sulla base delle domande pervenute entro il 30 settembre dell’anno precedente all’Amministrazione regionale, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, le attività e gli interventi per la manutenzione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco;

g) propone iniziative per la tutela e la valorizzazione delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco;

h) esprime parere su ogni altra questione che il Presidente del Comitato ritenga opportuno sottoporre all’attenzione del Comitato medesimo.

3. Il Comitato è composto, previa intesa con le altre Amministrazioni, da:

a) l’Assessore regionale competente in materia di turismo, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante del CAI - FVG;

c) un dipendente dell’Amministrazione regionale competente in materia di turismo;

d) un rappresentante dei Comuni montani designato dal Consiglio delle autonomie locali;

e) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

f) un rappresentante del Corpo forestale della Regione;

g) un rappresentante degli Enti Parco;

h) un rappresentante dell’Associazione gestori rifugi alpini ed escursionisti del Friuli Venezia Giulia (Assorifugi FVG);

i) un rappresentante del Collegio guide alpine del Friuli Venezia Giulia.

4. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere h) e i), partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto.

5. In caso di vacanza o di impedimento, i componenti del Comitato sono sostituiti da soggetti a tal fine indicati dai rispettivi ordinamenti.

6. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente in materia di turismo, è costituito per la durata di cinque anni, il Comitato i cui membri possono essere riconfermati.

7. Per le finalità di cui al comma 2, lettera f), il Comitato si avvale delle informazioni sullo stato della segnaletica e dei tracciati fornite dal CAI - FVG, quale soggetto deputato al controllo e dal Servizio del Corpo forestale regionale.”

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