Articolo abrogato dalla L.R. 06/11/2017, n. 36.

L’articolo 7 così recitava:

“Art. 7 - Segnaletica delle strutture alpine regionali

1. I sentieri alpini regionali classificati nell’Elenco sono segnalati lungo il tracciato da apposita e uniforme segnaletica che fornisce:

a) le indicazioni per percorrere in sicurezza i sentieri alpini attraverso informazioni di direzione;

b) le informazioni sulle caratteristiche ambientali, storiche e culturali del territorio dove è localizzato il sentiero alpino, nonché i punti tappa, le aree attrezzate per la sosta e le strutture di ricovero alpino che si trovano lungo il sentiero;

c) le indicazioni di pericolo e di prescrizione.

2. La segnaletica è realizzata con indicatori, segnali di conferma, segnavia, simboli, cartelli e pannelli informativi ed è apposta su elementi naturali, quali pietre, rocce, alberi, supporti in materiale vario.

3. La segnaletica è predisposta oltre che in lingua italiana anche in una o più delle lingue minoritarie normalmente parlate sul territorio in cui si sviluppa il sentiero in conformità alla vigente disciplina di tutela delle lingue minoritarie; al fine di agevolare la fruibilità turistica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco, la segnaletica può, altresì, essere predisposta in altre lingue comunitarie.

4. All’inizio del sentiero alpino classificato nell’Elenco e nei punti di incrocio con la viabilità ordinaria è posto di norma un cartello che indica che il sentiero alpino è utilizzabile dai soli pedoni.

5. La segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco collocata nei parchi e nelle aree naturali protette si integra con quella attuata dagli Enti parco.

6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi al CAI - FVG per l’acquisto, l’apposizione e la manutenzione della segnaletica delle strutture alpine regionali classificate nell’Elenco sulla base della pianificazione di cui all’articolo 9, comma 2, lettera e).

7. Gli eventuali danni alla segnaletica e ai sentieri alpini regionali registrati dal CAI - FVG a seguito dei controlli di cui all’articolo 3, comma 2, lettera d), qualora compromettano la percorribilità dei sentieri alpini medesimi, sono pubblicati sul sito internet della Regione.”

Dalla redazione