Articolo abrogato dall’art. 39, comma 1, della L.R. 15/07/2016, n. 12, così recitava:

“Art. 11 - (Applicazione transitoria delle sanzioni)

1. Fuori dai casi previsti dall’articolo 5 della legge regionale 25/1992, alle violazioni degli articoli 18 bis, 19 e 20 della legge regionale 35/1986, commesse prima dell’entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni stabilite dagli articoli medesimi, come modificati dagli articoli 9 e 10.

2. In via transitoria per le infrazioni di cui al comma 1, già accertate prima dell’entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia stato effettuato, alla data medesima, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, il relativo pagamento in misura ridotta va effettuato entro e non oltre il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati.”

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