Articoli abrogati dalla L.R. 28/12/2018, n. 31, così recitavano:

1. Al comma 4 dell'articolo 42 della legge regionale 26/2014 le parole "del 30 per cento rispetto all'importo quantificato secondo i criteri previsti dalla normativa finanziaria di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "determinata ai sensi della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli-Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni della legge regionale n. 19/2013, della legge regionale n. 9/2009, e della legge regionale n. 26/2014 concernenti gli enti locali), e quantificata con le manovre finanziarie di ciascun anno".

1. Al comma 1 dell'articolo 56-ter della legge regionale n. 26/2014 le parole "dall'avvio dell'operatività delle Unioni costituite nella composizione prevista dal Piano di riordino territoriale di cui all'articolo 4, comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2017"."

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