L’intera legge è stata abrogata in parte dalla L.R. 24/03/2000, n. 20 e dalla L.R. 25/11/2002, n. 31, ma a seguito dell'art. 31 della L.R. 19/12/2002, n. 37 continua a trovare applicazione il presente comma. Infine il comma 1 dell’articolo 6 è stato definitivamente abrogato dalla L.R. 30/11/2009 n. 23:

“1. Le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in conformità al piano territoriale paesistico regionale, approvato ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, sostituiscono le autorizzazioni di cui all'art. 10 della legge regionale 1 agosto 1978, n. 26 in applicazione dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.”

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