Articolo abrogato dalla L.R. 21/12/2018, n. 23.

L’articolo 10 così recitava:

“Art. 10 - Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa, tramite la Commissione assembleare competente, esercita il monitoraggio e il controllo sull’attuazione degli articoli 6 e 7 della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale, trascorso un anno dall’entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:

a) diffusione dei mercatini degli hobbisti nella regione Emilia-Romagna;

b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;

c) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ogni due anni, la Giunta, anche a seguito del coinvolgimento in forma di valutazione partecipata da parte di cittadini e soggetti attuatori, trasmette al Presidente dell’Assemblea, con nota di accompagnamento a firma dell’assessore competente, un’apposita relazione.”

Dalla redazione