Articolo abrogato con l'entrata in vigore della L.R. 26/03/1993 n. 13, così recitava:

"Articolo 13 (Classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta) — Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, I comma, lettera a) della LR n. 54 del 29 maggio maggio 1980.

I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presente i requisiti di strutture e di servizi indicati nella presente legge sentito l'Ente turistico competente per territorio."

Dalla redazione