Articolo abrogato dalla L.R. 21/04/2020, n. 7.

L’articolo 12 così recitava:

“Art. 12 - (Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge regionale 1/2014)

1. La legge regionale 9 gennaio 2014, n. 1 (Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale), è così modificata:

a) la lettera v) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“v) esercizi di vicinato, gli esercizi con le superfici di vendita nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;

b) la lettera z) del comma 1 dell’articolo 3 è sostituita dalla seguente:

“z) medie strutture di vendita, gli esercizi con le superficie di vendita nei limiti previsti dall’articolo 4, comma 1, alla lettera e) del decreto legislativo 114/98”;

2. L’articolo 4 della legge regionale 1/2014 è cosi modificato:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole: “fino a 150 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dimensionali previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera v)”;

b) alla lettera c) del comma 1 le parole: “da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dimensionali previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera z)”;

c) alla lettera d) del comma 1 le parole: “da 151 metri quadrati a 2.500 metri quadrati” sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti dimensionali previsti dall’articolo 3, comma 1, lettera z)”.”

Dalla redazione