Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, della L.R. 28/11/2001, n. 19, così recitava:

"Art. 13.

1. L'autorizzazione di cui al precedente articolo 9, comma 2, è revocata dal Sindaco ove l'area in cui ricadono gli impianti serricoli venga trasferita a soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 8 della presente legge."

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