Articolo abrogato dal Regolam. R. 30/10/2018, n. 9, così recitava:

"Art. 41 - Liquidazione dell’incentivo

1. Il dirigente del settore competente provvede con determina alla liquidazione dell’incentivo a favore dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 31, in relazione all’attività effettivamente svolta, come riscontrabile dai seguenti atti:

a) approvazione finale della progettazione o delle fasi intermedie;

b) approvazione del certificato di regolare esecuzione;

c) approvazione del certificato di collaudo;

d) approvazione degli atti di pianificazione.

2. La determinazione di cui al comma 1 tiene conto della verifica dei risultati prodotti dal singolo dipendente incaricato ovvero delle eventuali riserve per oneri a lui imputabili.

3. In ogni caso le attività correttamente svolte nell’ambito degli incarichi conferiti devono essere interamente liquidate sulla base delle aliquote di cui alle tabelle A e B."

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