Articolo aggiunto dall’art. 8, della L.R. 10/02/2012, n. 7 e, successivamente, abrogato dall’art. 1, comma 24, della L.R. 27/12/2016, n. 46, così recitava:

“Art. 8-bis - (Interventi finalizzati al reperimento di aree per l’edilizia sociale)

1. Al fine di soddisfare il fabbisogno di alloggi sociali, i comuni con deliberazione di Consiglio comunale, possono approvare programmi costruttivi per l’edilizia sociale attraverso il reperimento di aree nell’ambito dei piani e programmi attuativi di iniziativa pubblica o privata, ancorché decaduti, con esclusione dei piani per gli insediamenti produttivi, collocate:

a) all’interno delle aree con destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze, per come definite dall’articolo 3 comma 2 d.m. 1444/1968, limitatamente alla volumetria prevista dal piano attuativo;

b) nelle aree destinate a standard urbanistici eccedenti il minimo previsto dalla normativa esistente, a condizione che la nuova volumetria residenziale mantenga fa dotazione delle aree residue a standard urbanistici al di sopra della minima prevista dalla legge.”

Dalla redazione