Articolo abrogato dall’art. 19, comma 1, della L.R. 20/04/2022, n. 10, così recitava:

“Art. 16 - (Trasmissione dei dati e delle informazioni)

1. A soli fini gestionali, amministrativi e statistici è istituita, presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di servizio idrico, un’apposita banca dati sulla gestione delle risorse idriche che raccoglie tutte le informazioni di cui al comma 3, nonché i dati provenienti dalle singole gestioni e quelli prodotti dall’Autorità nazionale di regolazione del settore.

2. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata dall’AIC mediante sistemi informativi che consentano la condivisione delle informazioni.

3. L’AIC, con il coinvolgimento dei gestori, trasmette al dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico e per ogni singola gestione:

a) un documento sintetico in cui si evidenziano i dati quantitativi, dimensionali, tecnici, qualitativi e finanziari di esercizio;

b) le convenzioni stipulate con i gestori;

c) le tariffe applicate all’utenza;

d) le risultanze del censimento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il relativo aggiornamento, anche ai fini dell’adempimento di obblighi nazionali o comunitari.”

Dalla redazione