Articolo soppresso dall’art. 10, comma 11, della L.R. 05/04/2024, n. 14, così recitava:

“Art. 6 - (Implementazione dell'AIR e dell'ATN)

1. Ultimata la fase preparatoria di cui al precedente art. 5, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvedono, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza e per l'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, ad incardinare i procedimenti relativi all'AIR ed all'ATN nelle strutture regionali e di adeguarne la disciplina organizzativa, prevedendo comunque una prima applicazione a titolo sperimentale.

2. L'Istituto F.S. Nitti, di cui alla L.R. n.6/1998 e successive modificazioni, promuove specifici interventi di formazione ed aggiornamento per l'implementazione dell'AIR, dell'ATN e degli altri strumenti di valutazione delle politiche pubbliche, anche attraverso il confronto con esperienze extraregionali.

3. Gli strumenti ed i materiali predisposti ed utilizzati, sia nelle attività formative dell'Istituto F.S. Nitti sia nell'esercizio della funzione di valutazione da parte delle strutture regionali competenti, sono resi disponibili per le amministrazioni locali che vi abbiano interesse.”

Dalla redazione