Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 39

1. All'art. 68 della L.R. n. 18 del 1983 sono aggiunti infine i seguenti commi:

“4. I Comuni nella formazione degli strumenti urbanistici generali, o nella loro revisione, sono tenuti a rispettare le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo. A tal fine costituisce elemento di riferimento la Carta dell'uso del suolo di cui all'art. 3, comma 2 della presente legge.

5. La conferenza di servizi prevista dall'art. 10, comma 4 della presente legge deve essere integrata da un rappresentante del settore agricoltura della Regione.”.”

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