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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 3
1. L'art. 6 della L.R. n. 18 del 1983 è sostituito dal seguente:
“Art. 6
1. La Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1 della presente legge e degli obiettivi del Quadro di riferimento regionale, può predisporre piani di settore o progetti speciali territoriali, relativi all'intero territorio regionale o a parti di esso.
2. Nelle aree ricadenti all'interno dei parchi nazionali e regionali il piano del parco di cui all'art. 12 della legge 6.12.1991, n. 394 sostituisce sia i piani di settore e progetti speciali territoriali sia qualsiasi altro strumento di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.
3. I piani di settore ed i progetti speciali territoriali riguardano le seguenti materie:
a) agricoltura;
b) industria;
c) turismo;
d) trasporti;
e) sanità;
f) edilizia abitativa;
g) lavori pubblici;
h) demanio marittimo;
i) tutela delle acque dagli inquinamenti;
l) bacini idrici;
m) tutela dei beni ambientali e naturali.
4. I piani ed i progetti determinano l'ambito territoriale degli interventi e le prescrizioni direttamente vincolanti o da recepire da parte degli enti locali infraregionali.
5. Il recepimento deve avvenire entro 90 gg. dall'efficacia della loro approvazione.
6. In caso d'inerzia, decorso infruttuosamente il termine, le relative prescrizioni diventano efficaci ad ogni effetto, nei confronti dei privati, degli Enti e delle Amministrazioni pubbliche, a partire dalla scadenza del termine. Nel caso in cui la relativa prescrizione non sia sufficientemente dettagliata, la stessa opera in funzione di salvaguardia ai sensi del successivo art. 57 fino a che l'amministrazione non abbia provveduto al recepimento.
7. Qualora i piani ed i progetti contengano prescrizioni territoriali direttamente vincolanti, queste si sostituiscono a tutti gli effetti, ai Piani territoriali provinciali o a loro parti nonché agli strumenti urbanistici comunali, e le previsioni e prescrizioni sono immediatamente efficaci dopo l'approvazione del Consiglio regionale. Si intendono per prescrizioni immediatamente vincolanti quelle disposte sia in forma letterale che grafica direttamente conformative del territorio o della proprietà.
Sono conformative del territorio le prescrizioni che pur prevedendo una specifica destinazione dei suoli rinviano per la specifica attuazione ad un piano attuativo di livello infracomunale.”.
2. Dopo l'art. 6 della L.R. n. 18 del 1983 è inserito il seguente articolo:
“Art. 6/bis - Procedimento di approvazione dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali.
1. La Giunta regionale, direttamente o su proposta dell'assessore o dell'Autorità competente, predispone e adotta i piani di settore o i progetti speciali territoriali.
2. Successivamente, gli atti e gli elaborati del piano o del progetto sono depositati per 60 gg. consecutivi, decorrenti dalla data di deposito, presso le segreterie dei Comuni e delle Province interessati.
3. L'avvenuto deposito è reso noto mediante pubblicazione di avviso al BURA, a mezzo di manifesti murali e su almeno un quotidiano a diffusione regionale. Nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo chiunque può prenderne visione e presentare istanze e memorie in merito ai contenuti del piano o progetto.
4. Nel medesimo periodo le Province interessate promuovono pubbliche consultazioni anche con i Comuni al fine di acquisire le osservazioni al piano o al progetto e trasmettono alla Regione gli atti, gli elaborati e le risultanze delle consultazioni.
5. Nel caso sia necessario acquisire le intese delle Amministrazioni statali, il Presidente della Regione o per delega l'assessore competente indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge n. 241/90.
6. La Giunta regionale sulla base delle osservazioni pervenute ed in base all'esito della conferenza dei servizi di cui al comma precedente adotta in via definitiva il piano o progetto e lo presenta al Consiglio regionale per l'approvazione.”.”
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