Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 22

1. L'art. 38 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“Art. 38 - Comitato regionale tecnico amministrativo. Composizione

1. Il comitato regionale tecnico amministrativo è formato da:

a) il componente della Giunta regionale preposto al settore, o da suo delegato da designarsi tra i membri del comitato, con funzioni di presidente;

b) 6 componenti designati dal Consiglio regionale tra esperti nelle materie della pianificazione territoriale, dell'economia, della geologia, delle scienze biologiche o naturali, delle scienze agrarie e forestali, del diritto urbanistico, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

c) quattro responsabili dei servizi urbanistici provinciali uno per ciascuna Provincia;

d) il coordinatore e tre dirigenti del settore urbanistica e beni ambientali, su designazione del componente la Giunta preposto al settore;

e) l'ispettore ripartimentale delle foreste competente per zona;

f) l'ingegnere capo del genio civile competente per zona.

2. Il Consiglio regionale procede alle designazioni di sua competenza entro 60 gg. dalla richiesta del Presidente della Giunta regionale, decorsi infruttuosamente i quali quest'ultimo provvede con proprio decreto.”.”

Dalla redazione