Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 9

1. L'art. 11 della L.R. n. 18 del 1983 è così sostituito:

“Art. 11

1. Il piano regolatore generale è approvato dal Consiglio provinciale competente per territorio, previo parere della Sezione urbanistica provinciale entro 180 gg. dalla sua ricezione ed è pubblicato a cura del Presidente della Provincia sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

2. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 1, il PRG si intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del Segretario generale della Provincia, promuove la pubblicazione sul BURA di un avviso concernente la vigenza del piano regolatore generale.

3. In sede di approvazione possono essere apportate al Piano solo le modifiche di cui all'art. 3 della legge 6.8.1967, n. 765 e quelle necessarie per assicurare l'osservanza delle vigenti disposizioni statali e regionali, ivi comprese quelle della presente legge.

4. L'Amministrazione provinciale può chiedere al Comune chiarimenti e integrazioni istruttorie una sola volta. In tal caso il termine di cui al comma 1, rimane sospeso fino all'adempimento del Comune.

5. La Provincia notifica al Comune interessato la delibera consiliare in ordine alle decisioni sul piano e le osservazioni contestualmente al suo invio al CO.RE.CO.

6. Il Comune entro 60 gg. dalla data di notifica del visto di legittimità sulla delibera consiliare di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni sulle prescrizioni indicate dalla Provincia.

7. Ove il Consiglio comunale deliberi l'integrale assenso, il Comune stesso rielabora in tal senso la normativa e la relativa documentazione grafica.

8. Qualora le controdeduzioni comportino assenso parziale o dissenso, la Provincia riesaminati gli atti, si esprime definitivamente ed approva lo strumento urbanistico adeguandolo sul piano normativo e su quello cartografico entro i successivi 60 gg., e decorso tale periodo si determina l'automatica formazione dell'atto.

9. Nei soli Comuni sforniti di uno strumento urbanistico generale vigente ovvero forniti di uno strumento urbanistico approvato da oltre dieci anni nel caso in cui il Piano sia restituito non approvato, il Comune è tenuto ad effettuare la rielaborazione entro 180 gg. dalla restituzione. In caso di inadempienza del Comune la Provincia provvede in via sostitutiva alla rielaborazione e adozione attraverso un commissario ad acta nei 180 gg. successivi.”.”

Dalla redazione