Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Art. 15

1. Gli artt. 20 e 21 della L.R. n. 18 del 1983, come sostituiti dall'art. 6 della L.R. n. 47 del 1990 e successiva L.R. 3.4.1991, n. 14, sono così sostituiti:

“Art. 20 - Procedimento di formazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica.

1. I piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 45 della legge n. 142/90 successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'art. 13 della legge 2.2.1974, n. 64 ove questo non sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale.

2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per 30 gg. interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi 30 gg. qualunque interessato può presentare osservazioni.

3. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.

4. Il provvedimento di adozione del piano deve essere inviato alla Provincia ai fini di eventuali osservazioni che devono pervenire al Comune entro il termine di 60 gg. dal ricevimento del piano.

5. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 l'Amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nulla - osta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. A tal fine l'Amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 della legge n. 241/90.

6. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre 120 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.

7. La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 gg. dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

8. I piani di cui al comma 1 possono variare il piano regolatore generale entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:

- adeguamenti perimetrali;

- viabilità;

- servizi e attrezzature pubbliche;

- articolazione degli spazi e delle locazioni;

- parametri edilizi;

- approvazione di un piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui all'art. 3 della legge 18.4.1962, n. 167.

Art. 21 - Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali

1. I Comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale ancorché suddivise in sottozone in variante del piano regolatore generale e delle sue norme attuative. Il Comune in sede di adozione della deliberazione del piano attuativo in variante è tenuto a motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte.

2. Si applicano le norme di cui all'art. 20 commi 1, 2, 3 e 5.

3. Entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il piano adottato con le relative osservazioni e le controdeduzioni del Consiglio comunale deve essere inviato alla Provincia per l'approvazione.

4. La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 gg. dall'invio.

Entro lo stesso termine la Provincia può chiedere al Comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo esclusivamente in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani territoriali sovracomunali vigenti.

Il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data di invio alla Provincia del piano modificato o rielaborato da parte del Consiglio comunale.

5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4 il piano si intende approvato.

Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della Provincia, promuove la pubblicazione del piano nell'albo pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo di un avviso concernente la vigenza del piano entro i 60 gg. successivi. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. Il piano diviene esecutivo dopo 15 gg. dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.”.”

Dalla redazione