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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Abruzzo 07/03/2000, n. 20
L.R. Abruzzo 07/03/2000, n. 20
L.R. Abruzzo 07/03/2000, n. 20
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[Premessa] |
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PARTE I - Attività sportiva |
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TITOLO I - Principi generali e interventi |
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Art. 1 - Principi generaliLa Regione, in armonia con lo Statuto, riconosce allo sport: 1) valore e funzione sociale direttamente dipendenti dalla sua reale capacità di aggregare gli individui; |
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Art. 2 - InterventiIn attuazione dei principi indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle |
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Art. 3 - Destinatari e iniziativea) Enti di promozione sportiva e del tempo libero, riconosciuti dal CONI ed operanti sull'intero territorio Regionale, che promuovono l'attività sportiva promozionale e per la terza età e Centro Universitario Sportivo Italiano, di seguito denominato "CUSI", Delegazione regionale; b) Società ed Associazioni sportive dilettantistiche, locali, provinciali e regionali, operanti nella Regione, affiliate o associate ad una o più Federazioni sportive nazionali del CONI che partecipano alle rispettive attività Federali agonistiche o amatoriali; |
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TITOLO II - Attività sportiva promozionale, agonistica e amatoriale |
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Art. 4 - InterventiIn attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente in fa |
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Art. 5 - Domande di contributoLe domande rivolte ad ottenere la concessione di contributi dai soggetti indicati all'art. 4, devono e |
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Art. 6 - Riparto dei contributiLa somma a disposizione per l'intervento regionale a sostegno degli Enti di promozione sportiva di cui all'art. 3, lett. a), viene ripartita ed assegnata a ciascun Ente avente diritto nel modo seguente: fino al 50% della somma disponibile in parti uguali tra i soggetti richiedenti; la restante quota, fatta eccezione per il CUSI cui viene riservata in misura fissa la quota del 10%, viene ripartita ed assegnata mediante un sistema a |
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TITOLO III - Interventi a sostegno dello sport abruzzese non professionistico ai massimi livelli |
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Art. 7 - Interventi e soggetti beneficiariIn attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione interviene finanziariamente in favore delle Societ&agr |
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Art. 8 - Domande di contributoLe domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. |
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Art. 9 - Riparto dei contributiIl Dirigente del competente Servizio Sport, ai sensi della L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 24, in relazione alle richieste pervenute con il corredo della prescritta documentazione, c |
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TITOLO IV - Promozione e sostegno dell'attività sportiva di base |
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Art. 10 - InterventiIn attuazione dei principi generali indicati all'art. 1 ed allo scopo di incentivare e qualificare la |
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Art. 11 - Profili professionaliSono considerati istruttori qualificati, nel seguente ordine prioritario: |
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Art. 12 - Soggetti beneficiariSono destinatari dei contributi regionali previsti dal Titolo IV i soggetti operanti e con sede legale in Regione che assumono durante l'anno solare relativo alla r |
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Art. 13 - Misura del contributoPer la realizzazione degli obiettivi indicati all'art. 10, la Giunta regionale determina i criteri per la concessione di contributi che, compat |
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Art. 14 - Domande di contributoLe domande rivolte ad ottenere la concessione del contributo per la copertura degli oneri contributivi, devono essere trasmesse, a firma del rappresentante legale del s |
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Art. 15 - Obblighi e sanzioniI datori di lavoro dovranno attenersi, per l'avviamento e per la disciplina del rapporto, alle vigent |
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TITOLO V - Manifestazioni sportive e convegni |
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Art. 16 - Tipologia degli interventiIn attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente con interventi finanziari le seguenti iniziative realizzate nel proprio territorio: |
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Art. 17 - Soggetti beneficiari1. i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 16, lett. a), quali Campionati mondiali o loro fasi, Campionati Europei o loro fasi oppure manifestazioni internazionali che si distinguano per le seguenti caratteristiche: I. ripetitività negli anni, indiv |
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Art. 18 - Domande di contributoLe domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 16, devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale entro e non oltre il 30 settembre di ogni ann |
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TITOLO VI - Meriti sportivi |
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Art. 19 - Interventi e soggetti beneficiariIn attuazione dei principi generali indicati all'art. 1 ed allo scopo di incentivare, premiare e qual |
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Art. 20 - TipologieSono destinatari dei contributi regionali i soggetti di cui all'art. 19 che abbiano conseguito la con |
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Art. 21 - Domande di contributoLe domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per l'avvenuto conseguimento dei risultati di cui all'art |
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TITOLO VII - Sport per tutti e strutture sportive |
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Art. 22 - InterventiIn attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente c |
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Art. 23 - Soggetti beneficiariSono destinatari degli interventi regionali di cui all'art. 22 gli Enti Locali territoriali, singoli |
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Art. 24 - Domande di contributoLe domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 22, dev |
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TITOLO VIII - Palestre scolastiche ed altre strutture sportive |
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Art. 25 - InterventiIn attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Regione sostiene e promuove annualmente c |
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Art. 26 - Soggetti beneficiariIn attuazione degli obiettivi indicati all'art. 25, entro i limiti delle disponibilità di bila |
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Art. 27 - Domande di contributoLe domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi, devono essere presentate, a firma del l |
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TITOLO IX - Iniziative delegate e programmi di qualificazione e sviluppo |
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Art. 28 - PremiazioniIn attuazione dei principi generali indicati all'art. 1, la Giunta regionale, entro i limiti delle di |
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Art. 29 - DomandeAl fine di realizzare le iniziative di cui all'art. 28, il Presidente pro tempore del Comitato region |
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Art. 30 - ErogazioneAll'erogazione del finanziamento regionale, finalizzato all'attuazione delle iniziative di cui all'ar |
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"Art. 31 - Programmi di qualificazione e sviluppoN3 1. In attuazione dei principi generali all'art. 1, la Regione promuove la divulgazione della pratica sportiva e sostiene fin |
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Art. 32 - InterventiIn attuazione degli obiettivi di cui all'art. 31, la Regione interviene, entro i limiti delle disponi |
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Art. 33 - Attività per il miglioramento dell'efficienza fisicaPer l'esercizio delle attività per il miglioramento dell'efficienza fisica svolte in palestre, sale ginniche ed altri impianti a ciò destinati, i soggetti organizzatori devono avvalersi degli istruttori qualificati di cui all'art. 11. |
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TITOLO X - Norme comuni alla Parte I |
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Art. 34 - Piani di ripartoLa Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, adotta i criteri per la predisposizione dei relativi piani di riparto dei fondi disponibili, individuando i soggetti beneficiari e la corrispondente misura dei benefici regionali. |
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Art. 35 - Erogazione, riduzione o revocaL'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d), inclusi nei rispettivi piani di riparto, è subordinata alla presentazione, a firma autenticata del legale rappresentante del soggetto beneficiario, di relazione consuntiva sull'attività svolta con allegati giustificativi di spesa di importo almeno pari al doppio del contributo assegnato e, se necessario, il certificato di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27.6.1986, n. 22. |
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Art. 36 - Delega di funzioni e incompatibilitàIn applicazione della L.R. 72/1998, art. 54, comma 1, sono delegate alle Province le funzioni di cui |
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PARTE Il - IMPIANTISTICA SPORTIVA E PISTE PER LO SCI DI FONDO |
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TITOLO XI - Interventi a sostegno dell'impiantistica sportiva |
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Art. 37 - InterventiIn attuazione dei principi indicati all'art. 1, la Regione promuove e sostiene la qualificazione ed i |
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"Art. 38 - Agevolazioni finanziarieN4 1. In attuazione dei principi indicati all’art. 37, la Giunta Regionale, nell’ambito della disponibilità prevista nello stanziamento del bilancio dell’esercizio finanziario di riferimento, è autorizzata a: a) concedere contributi in conto capitale, quale cofinanziamento per le iniziative in amb |
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"Art. 39 - Soggetti beneficiariN4 1. Sono destinatari delle provvidenze indicate nel presente Titolo XI i Comuni singoli, o associati, o in consorzio, le Società e le Associazioni sportive, aventi personalità giuridica, regolarmente affiliate alle relative Federazioni sportive del CONI, gli Enti di Promozione sportiva, aventi personalità giuridica, riconosciuti dal CONI e le loro Società e Associazioni, con personalità giuridica, regolarmente affiliate nonché le Federazioni sportive del CONI di cui alla seguente tabella A." |
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Art. 40 - Presentazione delle domandeI destinatari delle provvidenze, che intendono accedere ai finanziamenti regionali previsti dalla presente legge, devono presentare apposita istanza, a firma dei legali rappresentanti alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo di raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Gli enti Locali devono corredare le domande con la seguente documentazione: 1. delib |
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“Art. 40 bisN4 1. Per il solo anno 2006 le istanz |
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Art. 41 - Priorità interventiLa Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, approva l'elenco delle opere da finanziare. La priorità degli interventi è riservata alle seguenti iniziative, nelle misure appresso indicate: a) 70% della somma disponibile per: I. lavori necessari all'adeguamento dell'impianto alle norme di sicurezza ivi compresa l'eliminazione delle barriere architettoniche; Il. lavori di completamento e miglioramento delle strutture sportive esistenti; |
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Art. 42 - AttuazioneIn attuazione degli interventi di cui all'art. 41, per le iniziative ammesse, il Servizio Sport comunica ai soggetti beneficiari ed all'istituto convenzionato il provvedimento adottato dal competente organo. I soggetti beneficiari decadono delle pr |
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Art. 43 - Uso pubblicoI soggetti realizzatori degli interventi finanziati con la presente legge, devono garantire, con apposita attestazione per gli organismi sportivi o con atto deliberativo per i Comuni, il manteniment |
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TITOLO XII - Piste per lo sci di fondo |
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Art. 44 - IniziativeIn attuazione dei principi indicati all'art. 1, la Regione promuove le iniziative tese a favorire la |
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Art. 45 - InterventiIn attuazione degli obiettivi indicati nell'art. 44, la Regione interviene finanziariamente a sostegno delle seguenti iniziative: |
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Art. 46 - Soggetti beneficiariI soggetti beneficiari degli interventi sono gli Enti locali singoli, associati e/o convenzionati. |
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Art. 47 - DomandeLe domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale, Servizio Sport, esclusivamente a mezzo raccomandata postale, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. Le domande, a firma dei legali rappresentanti degli Enti locali interessati, devono essere corredate della seguente documentazione: 1. progetto preliminare: relazione tecnica, corografia 1/25000, planimetria tracciato 1:5000, profilo longitudinale, s |
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Art. 48 - Piano di ripartoLa Giunta regionale, in relazione alle richieste pervenute, con il corredo della prescritta documentazione, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno, determina i criteri per l'adozione del piano di riparto dei fondi disponibili, individuando i soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi. |
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Art. 49 - AttuazioneIn attuazione del piano di riparto cui all'art. 48, per le iniziative ammesse a contributo, il Servizio Sport comunica ai soggetti beneficiari l'importo assegnato, fissando il termine entro il quale devono presentare, a pena di decadenza, la seguente documentazione: |
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Art. 50 - Erogazione dei contributiL'erogazione del contributo assegnato ai soggetti beneficiari inclusi nel piano di riparto avviene in una unica soluzione ed è subordinata alla presentazione della seguente documentazione: |
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Art. 51 - SegnaleticaLa pista deve essere realizzata e dotata della necessaria segnaletica in conformità del vigent |
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Art. 52 - Utilizzazione, riduzione e revocaQualora le richieste pervenute non consentano il pieno utilizzo delle provvidenze economiche previste |
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TITOLO XIII - Consulta regionale per lo sport |
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Art. 53 - Funzioni e competenzeLa Consulta regionale per lo sport, di seguito denominata "Consulta", è l'organo consultivo della Giunta Regionale in materia di sport. |
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Art. 54 - ComposizioneLa Consulta è così composta: 1. dal Componente la Giunta regionale preposto al Settore Sport, in qualità di presidente; in caso di impedimento o assenza viene sostituito dal Dirigente del competente Servizio Sport; 2. dal Presidente pro tempore del Comitato regionale del CONI Abruzzo; |
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Art. 55 - Nomina, durata e sostituzioniLa Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale che accerta la sussisten |
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Art. 56 - IndennitàAi componenti della Consulta è attribuito per ogni giorno di seduta un gettone di presenza ai |
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TITOLO XIV - Norme transitorie, finali e finanziarie |
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Art. 57 - Norme transitorieI provvedimenti amministrativi adottati sino alla data del 31.12.1999, sono fatti salvi e portati a definizione con la previgente normativa. |
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Art. 58 - EfficaciaLa presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 2000. |
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Art. 59 - AbrogazioneSono abrogate tutte le disposizioni legislative incompatibili e/o in contrasto con quelle della presente legge. In particolare sono abrogate le seguenti leggi: |
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Art. 60 - Ripartizione percentualeLa somma da destinare agli interventi di cui al Titolo Il è pari al "19%" N2 della disponibilità di bilancio e viene così ripartita: 1) il 18% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lett. a); 2) il 67% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lett. b); 3) il 15% ai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, lett. c). La somma da destinare agli interventi di cui al Titolo III è pari al "10%" N2 della disponibilità di bilancio. |
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Art. 61 - Norma finanziariaAl fine di conseguire il più efficiente ed efficace raggiungimento degli obiettivi, all'entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa corrente riferiti allo Sport e Tempo Libero, confluiscono in un unico capitolo d |
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Art. 62 - UrgenzaLa presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della |
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