Articolo abrogato dall’art. 108, comma 1, della L.R. 20/12/2023, n. 58 a decorrere dal 20/03/2024, fermo restando quanto previsto dall'art. 101, della L.R. 58/2023, così recitava:

“Articolo 1

L'art. 31, primo comma, della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, è sostituito dal seguente:

“Tutti i termini previsti dalla presente legge sono termini perentori: gli stessi, però restano sospesi allo scioglimento dell'organo elettivo e fino a 60 giorni dalla convalida degli eletti.

La sospensione opera anche nel caso in cui vengano richieste integrazioni di atti o documenti, nonché chiarimenti; in dette ipotesi la sospensione può operare solo una volta e per non più di 60 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, l'atto è dichiarato improcedibile dall'Organo competente alla sua definizione e viene restituito al proponente assieme a tutti gli allegati grafici e normativi proposti.”.”

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