N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 18/04/2019, n. 8.

L’articolo 2 così recitava:

“Art. 2 - (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 22/2011, come modificato dall’articolo 1 della presente legge, si applicano alle attività produttive insediate alla data di entrata in vigore della presente legge.”

Dalla redazione