Comma abrogato dalla L.R. 27/12/2016, n. 35.

Il comma 3 dell’articolo 9 così recitava:

“3. Il 20 per cento del gettito del tributo, al netto della quota spettante alle Province di cui al comma 2, è destinato per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge 549/1995 e per gli interventi previsti dalla l.r. 28/1999.”

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