Comma abrogato dall’art. 5, comma 2, della L.R. 28/12/2023, n. 25, così recitava:

“2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, l’imposta di cui all’articolo 1 della l.r. 16 dicembre 1971, n. 3 (Istituzione dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile) si applica alle concessioni del demanio marittimo nella misura del 10 per cento del canone di concessione.”

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