Articolo abrogato dalla L.R. 09/05/2019, n. 11, così recitava:

“Art. 8 - (Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore di questa legge.”

Dalla redazione