Articolo aggiunto dall’art. 1, della L. 08/02/2006, n. 54 e, successivamente, abrogato dall’art. 106, comma 1, del D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154, a decorrere dal 07/02/2014, così recitava:

“Art. 155-ter. - Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli

I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.”

Dalla redazione