Articolo abrogato dall’art. 2, della L. 08/03/1975, n. 39, così recitava:

Art. 3. - Capacità in materia di lavoro

Il minore che ha compiuto gli anni diciotto può prestare il proprio lavoro, stipulare i relativi contratti ed esercitare i diritti e le azioni che ne dipendono, salve le leggi speciali che stabiliscono un’età inferiore.”

Dalla redazione