Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
“Art. 11.
Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l’appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di la di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
In questo caso sarà all’appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.
L’aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del Consiglio di Stato.”
Dalla redazione
- Edilizia e immobili
Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte
- Redazione Legislazione Tecnica
- Edilizia e immobili
- Compravendita e locazione
Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Appalti e contratti pubblici
La programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi pubblici
- Emanuela Greco
- Compravendita e locazione
- Edilizia e immobili
Le obbligazioni del locatore derivanti dal contratto di locazione commerciale
- Maurizio Tarantino
- Energia e risparmio energetico
Progettazione ecocompatibile di smartphone e tablet
- Energia e risparmio energetico
Etichettatura energetica di smartphone e tablet
20/09/2024
- Cratere sismico laboratorio per l’occupazione da Il Sole 24 Ore
- Rinnovabili, la Sardegna vara il ddl aree idonee e limita gli impianti per l’eolico off shore da Il Sole 24 Ore
- Concessioni di immobili, no a rinnovi taciti da Italia Oggi
- Tributi locali, sanzioni ridotte da Italia Oggi
- Appalti pubblici responsabili da Italia Oggi
- L'errore non è sanabile con un chiarimento da Italia Oggi