Articolo modificato dall'art. 29, comma 1, del D.P.R. 28/06/1955, n. 771 e, successivamente, abrogato dall'art. 104, comma 1, del D.P.R. 11/07/1980, n. 753, così recitava:

"Art. 6.

Il Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili) può far sospendere l'esercizio in qualsiasi momento, per ragioni di incolumità pubblica.

Analoga facoltà è attribuita, per i casi di rispettiva competenza, anche al sindaco del Comune o al presidente della Giunta provinciale. Tali autorità dovranno dare immediata comunicazione dei provvedimenti adottati al Ministero dei trasporti.

Contro i provvedimenti del presidente della Giunta provinciale o del sindaco del Comune è dato ricorso al Ministro per i trasporti.

Qualora il concessionario non si attenga alla disposizione l'autorità che ha accordato la concessione può disporne la revoca."

Dalla redazione