Comma abrogato dal D.L. 09/02/2012, n. 5 (L. 04/04/2012, n. 35): “Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.”

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