Articolo abrogato dalla L. Cost. 31/01/2001, n. 2.

L’articolo 30 così recitava:

“Art. 30.

Un disegno di legge adottato dal Consiglio della Valle è sottoposto a «referendum» popolare su deliberazione della Giunta o quanto ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri o da almeno quattromila elettori.

Non è ammesso il «referendum» per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.

Le modalità di attuazione del «referendum» sono stabilite con legge regionale.”

Dalla redazione