La Corte Costituzionale con sentenza del 13-21 marzo 1969, n. 37 (in G.U. 1a s.s. 26/03/1969, n. 78) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607, contenente "norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiarie perpetue", limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti, che formano oggetto della legge, conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941".

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