Comma abrogato dal D. Leg.vo del 11/05/1999, n. 152. In seguito il D. Leg.vo del 03/04/2006, n. 152 ha confermato l’abrogazione. Il comma 1 dell’articolo 2 così recitava: “1. Il quarto paragrafo della nota relativa al parametro n. 2 (temperatura) della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente: "Per il mare la temperatura dello scarico non deve superare i 35 °C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun caso superare i 3 °C oltre i mille metri di distanza dal punto di immissione. Deve inoltre essere assicurata la compatibilità ambientale dello scarico con il corpo idrico recipiente ed evitata la formazione di barriere termiche alla foce dei fiumi".”

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