Articolo abrogato dal D. Leg.vo 14/09/2015, n. 148, così recitava:

“Art. 6. — Ai fini del diritto all'assistenza sanitaria, i periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva prestazione lavorativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro si provvederà a determinare il contributo a carico della gestione speciale dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni da destinare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, in relazione ai rispettivi oneri derivanti dall'assistenza sanitaria, erogata ai sensi del precedente comma, oltre il normale periodo di copertura assicurativa.”


L’articolo 46, comma 5 del D. Leg.vo 148/2015 ha disposto che laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio al presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D. Leg.vo 148/2015.

Dalla redazione