Articolo abrogato dal D. Leg.vo 14/09/2015, n. 148, così recitava:

“Art. 7. — Il lavoratore che, durante il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, si dimette perché assunto in altra azienda dello stesso settore di attività, non perde il diritto alla integrazione salariale fino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro.”


L’articolo 46, comma 5 del D. Leg.vo 148/2015 ha disposto che laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio al presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del D. Leg.vo 148/2015.

Dalla redazione