L’art. 1 della L. 1186/1951 ha disposto che: “In aggiunta al limite d'impegni, previsto dall'art. 1 della legge 2 luglio 1949, n. 408, modificato dall'art. 1 della legge 22 giugno 1950, n. 471, è fissato un ulteriore limite di lire 1.500.000.000, entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 1951-52, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sulla edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società, previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.”.

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