Comma abrogato dalla L. 03/05/2019, n. 37.

Il comma 149 dell’articolo 1 così recitava

“149. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1° gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2018, di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire, “fino al 31 dicembre 2021 o per cinque anni dal rientro in esercizio degli impianti, di un incentivo sull’energia prodotta, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 150 e 151.”

Dalla redazione