La Sent. Corte Cost. 01/07/2022, n. 167 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede, in favore dell'agente che svolga una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, il privilegio generale sui mobili esteso al credito di rivalsa per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle provvigioni dovute per l'ultimo anno di prestazione.

Dalla redazione