Articolo abrogato dal D. Leg.vo 26/03/2010, n. 59. Questo il testo dell’articolo abrogato: “1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione di cui all'art. 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro di cui all'art. 2.”.

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