Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56) la disposizione di cui al presente comma, si interpreta nel senso che:

a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del D.L. 28/06/1990, n. 167 (L. 04/08/1990, n. 227);

b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero di cui all’art. 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214), non rilevabili ai sensi dell’art. 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Si veda anche:

- l'art. 3, comma 12-undecies, del D.L. 30/12/2023, n. 215 (L. 23/02/2024, n. 18).

- l'art. 7, comma 7, del D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67).

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