Articolo abrogato dal D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27). L’articolo 7 così recitava: “1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero ec.e fin., individua i terreni a vocazione agricola, “e agricoli, anche su segnalazione dei soggetti interessati,” non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del D.Leg.vo 85/2010nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da alienare a cura dell'Agenzia del demanio mediante trattativa privata per gli immobili di valore inferiore a 400.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 400.000 euro. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, c. 3, 4 e 5, del D.L. n. 351/2001 (L. 410/2001). “Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al D.P.R. 327/2001.” 2. Nelle procedure di alienazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del D.Leg.vo 185/2000. Nell'eventualità di incremento di valore dei terreni alienati “ai sensi del presente articolo” derivante da cambi di destinazione urbanistica intervenuti nel corso del quinquennio successivo all'alienazione medesima, è riconosciuta allo Stato una quota pari al 75% del maggior valore acquisito dal terreno rispetto al prezzo di vendita; le disposizioni di attuazione del presente periodo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro ec. e finanze. 3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla L. 394/91, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita da parte degli enti gestori delle medesime aree. 4. Le regioni, le province, i comuni “, anche su richiesta dei soggetti interessati” possono vendere, per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, i beni di loro proprietà “a vocazione agricola e agricoli” compresi quelli attribuiti ai sensi del D.Leg.vo 85/2010; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati. 5. Le risorse nette derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti sono destinate alla riduzione del debito pubblico.”

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