Articolo abrogato dall'art. 22, comma 1, della L. 04/02/2005, n. 11, così recitava:

Art. 11. - Attuazione amministrativa degli atti normativi comunitari

1. Il Governo o le regioni, se la raccomandazione o la direttiva comunitaria non riguarda materia già disciplinata con legge o coperta da riserva di legge, ne danno attuazione entro i termini previsti dalla stessa mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali di competenza dei rispettivi organi e con i procedimenti previsti per l'adozione degli stessi.”

Dalla redazione