Comma abrogato dal D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157), così recitava:

“857. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 862, 864 e 865 sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 849 che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 853 e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 854.”

Dalla redazione